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Statuto

Art. 1) E’ corrente, con sede in Vicenza, Contrà del Monte n. 13, l’ “Associazione per il Restauro del Patrimonio Artistico Italiano, ARPAI”.

Art. 2) L’Associazione ha per scopo:
a) di promuovere e attirare l’attenzione e l’interesse delle persone volti alla conservazione del patrimonio artistico italiano di rilevante interesse storico e culturale:
b) di promuovere e finanziare ricerche, studi, pubblicazioni indirizzate al perseguimento degli scopi statutari;
c) di contribuire in Italia al restauro e alla conservazione di monumenti, documenti, opere d’arte in genere;
d) di raccogliere fondi per finanziare le iniziative di cui ai punti precedenti.
L’Associazione non ha scopo di lucro, ma puramente culturale ed educativo; può prendere qualunque iniziativa che contribuisca direttamente o indirettamente alle sue finalità.

Art. 3) ISCRIZIONE ALLA ASSOCIAZIONE
Possono iscriversi alla Associazione tutti coloro che si riconoscono e quindi condividono gli scopi della Associazione.
Gli enti, le associazioni e le società regolarmente costituiti potranno essere ammessi come soci. Nel caso venga rilasciata agli iscritti la tessera sociale, la medesima sarà quindi intestata impersonalmente all’ente, associazione o società aderente.
Gli iscritti alla Associazione potranno dimettersi in qualsiasi momento inviando una formale lettera di dimissioni al Presidente, che dovrà pervenire entro il 31 dicembre.
Il contributo associativo annuo è fissato dal Consiglio Direttivo; è dovuto per intero qualunque sia la data della domanda di iscrizione o del rinnovo. Detto contributo deve essere inderogabilmente versato entro il 31 marzo di ciascun anno.
Dell’andamento delle iscrizioni alla Associazione sarà via via informato il Consiglio Direttivo in carica.

Art. 4) Gli organi della Associazione sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio Direttivo;
c) l’assemblea degli aderenti alla Associazione;
d) il Comitato Scientifico;
e) il Collegio dei Revisori;
f) il Direttore.

Art. 5) IL PRESIDENTE
Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso in occasione della prima riunione del Consiglio medesimo.
La carica di Presidente e di Vice Presidente dura sino al termine del mandato di Consigliere, come determinato dal successivo art. 6 o comunque per non più di tre anni e può essere rinnovata.

Il Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza della Associazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e le riunioni dell’Associazione, esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo e le riunioni dell’Associazione ed esercita i poteri di volta in volta conferitigli dal Consiglio Direttivo.
Nei casi urgenti il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione che dovrà essere convocata dal Presidente entro 20 (venti) giorni dalla data dell’adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Art. 6) CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di nove ad un massimo di quindici consiglieri.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i membri dello stesso sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è eletto dagli iscritti alla Associazione. Tra i componenti il Consiglio Direttivo verranno eletti il Presidente, il Vice Presidente.
In caso di cessazione dell’incarico per qualunque motivo, subentrerà nel Consiglio Direttivo il socio che risulterà al primo posto nella graduatoria dei non eletti: nel caso di parità dei voti ottenuti subentrerà il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Associazione, esclusi soltanto quelli che per legge o per statuto sono riservarti alla Assemblea.
Il Consiglio ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

Art. 7) Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato con lettera, a firma del Presidente, inviata, con la indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione; tale convocazione può avvenire anche telefonicamente, in questo caso almeno tre giorni prima della riunione.
Il Consiglio è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei membri in carica; delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni del Consiglio ha diritto di partecipare il Direttore.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea degli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Delle riunioni verrà redatto processo verbale in apposito libro.

Art. 8 ) ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea generale ordinaria dei soci sarà indetta non oltre il mese di giugno con apposita lettera di convocazione spedita ai soci almeno trenta giorni prima dell’adunanza.
L’assemblea sarà valida in prima convocazione se il numero dei presenti, anche per delega, sarà superiore al 50% dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio.
Peraltro ogni socio non potrà avere più di 5 (cinque) deleghe.
L’assemblea dei soci può avvenire anche per votazione “ad referendum” indetta fra tutti gli aderenti ad eccezione di quella indetta per l’approvazione del bilancio.
I lavori della assemblea sono presieduti dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente della Associazione. In mancanza di entrambi i presenti potranno nominare un socio che presieda la riunione.
Alla assemblea generale ordinaria dovranno essere sottoposti:
a) la relazione del Consiglio sull’andamento economico e generale dell’esercizio;
b) il bilancio relativo all’esercizio dell’anno precedente;
c) la relazione dei Sindaci su tale bilancio;
d) il bilancio preventivo per l’esercizio;
e) la nomina delle cariche sociali alla scadenza prevista nonché la determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo.
Dell’assemblea verrà redatto processo verbale in apposito libro.

Art. 9) Ove l’assemblea abbia luogo con votazione “ad referendum”, il giorno di chiusura della votazione stessa sarà fissato non prima del trentesimo giorno successivo a quello della lettera di convocazione della assemblea.
Nel temine prefissato i soci indicheranno, sulla scheda di votazione loro inviata, il voto sulle questioni poste all’ordine del giorno.
Le schede dovranno essere inviate all’indirizzo indicato dalla lettera di convocazione.

Art. 10) DIRETTORE
Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Direttore stabilendone la retribuzione nonché le altre condizioni del suo rapporto di lavoro con l’Associazione. Il Direttore ha il compito di assistere e coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni nonché di provvedere alla supervisione ed al coordinamento dell’attività dell’Associazione e di fungere da tramite tra il Consiglio Direttivo ed il Comitato Scientifico.
La carica di Direttore e’ compatibile con quella di Consigliere.

Art. 11) MODIFICHE STATUTARIE
L’assemblea della Associazione potrà modificare il presente statuto purché sia presente, anche per delega, il 50% dei suoi soci e la delibera avvenga a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 12) COMITATO SCIENTIFICO
Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Comitato Scientifico con lo scopo, puramente consultivo, di indirizzare le proprie scelte.
Il Comitato Scientifico sarà composto dal numero di membri ritenuti necessari dal Consiglio Direttivo e rimarrà in carica per la durata stabilita dal Consiglio stesso.
Esso delibera a maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente del Consiglio Direttivo, Il Vice Presidente ed il Direttore hanno diritto di intervenire alle riunioni del Comitato Scientifico, senza peraltro partecipare alle votazioni.

Art. 13) COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra esperti contabili e nominati dall’assemblea.

Art. 14) SOCI ONORARI
L’assemblea della Associazione potrà nominare soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari potranno partecipare e intervenire alle assemblee senza però diritto di voto.

Art. 15) PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE
Il patrimonio è costituito:
a) dai contributi associativi pagati dai soci della Associazione;
b) dai ricavi di iniziative svolte dalla Associazione;
c) da donazioni o lasciti effettuati da terzi;
d) da tutti i beni mobili o immobili acquistati dalla Associazione.

Art. 16) SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento della Associazione i fondi netti residui saranno devoluti a fini di pubblica utilità nell’ambito degli scopi della Associazione.

Arcugnano (VI), 21 Ottobre 2006